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DOMICILIO DIGITALE (PEC) OBBLIGATORIO

Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o inattivo magari per mancato uso o rinnovo, seppur dichiarato regolarmente al registro imprese

DEVONO REGOLARIZZARE

La propria posizione con relativa comunicazione al Registro Imprese competente per territorio, comunicazione che sarà possibile eseguire in esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria.

ATTENZIONE CHE

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Inoltre, sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.

SIAMO PRONTI A SUPPORTARVI IN OGNI CASO semplicemente contattandoci al 0238003661-0238002547 o recandovi presso i nostri uffici di Viale Espinasse 67 o Via Borsieri 16 a Milano:

  1. Avete attivato con noi PEC ma non rinnovato nel tempo
  2. Non avete PEC e mai comunicata, POTETE ATTIVARE CON NOI e pensiamo noi a eseguire l’adempimento
  3. Attenzione consigliamo di registrare un indirizzo proprio dell’azienda, per coloro che avessero utilizzato un indirizzo comune per più aziende.

NOTA BENE: Tale intervento è previsto dal nuovo DL Semplificazione, art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” – che ha modificato l’art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 e l’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

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